Opere pubbliche

Offerta economicamente più vantaggiosa

Fare lobby 2017 numero 9

Più ombre che luci

Offerta economicamente più vantaggiosa

Il nuovo Codice degli appalti ha elevato l’offerta economicamente più vantaggiosa a criterio principale per l’aggiudicazione degli appalti, relegando il massimo ribasso a criterio residuale, possibile solo in presenza di due condizioni: l’importo a base di gara non superiore a due milioni di Euro e la presenza di un progetto esecutivo.

Quest’ultima circostanza rende il criterio del minor prezzo non utilizzabile per la cospicua fetta di appalti di manutenzione ordinaria che per definizione difettano di progettazione compiuta. Ance, fin dalla legge delega, si è battuta perché venisse alzata la soglia oltre la quale è d’obbligo ricorrere all’offerta economicamente più vantaggiosa (fissata all’inizio sopra il milione di euro), nella consapevolezza delle difficoltà, anche economiche, delle piccole imprese ad approcciare una simile gara.

Il sistema associativo si è altresì battuto perché questo sistema, che si caratterizza per la discrezionalità delle scelte della stazione appaltante, potesse garantire la maggior trasparenza possibile. La battaglia in questo senso si è concentrata sulla composizione della commissione giudicatrice con membri esterni sorteggiati da elenchi tenuti da Anac. Ma questi risultati raggiunti non bastano a mettere in moto il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo le aspettative di tutti e del legislatore in primis. Quali i nodi? Innanzitutto l’incompleta attuazione dell’intero impianto del nuovo Codice. Relativamente all’albo dei Commissari dobbiamo purtroppo registrare come il decreto che dovrebbe fissarne i principi di composizione sia ancora in via di definizione; una volta definiti i criteri, l’elenco dovrà poi essere realmente implementato. I tempi sono incompatibili con l’imprescindibile esigenza di trasparenza.

La mancata definizione del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti è il secondo aspetto che mina il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Questo criterio, infatti, presuppone imprese strutturate a formularla, ma ancora prima committenti in grado di individuare corretti e opportuni motivi di selezione. I bandi usciti in questi ultimi mesi denunciano, invece, la grande difficoltà delle amministrazioni nel definire e gestire i criteri di valutazione qualitativi.

Assistiamo alle più assurde richieste, talvolta senza alcuna correlazione con l’oggetto dell’appalto. Assistiamo a bandi che fissano un criterio e nel disciplinare danno indicazioni esattamente opposte.

Assimpredil è intervenuta più volte presso Anac per evidenziarne i casi più eclatanti. Le difficoltà nascono paradossalmente da due situazioni antitetiche: trovare criteri tecnici migliorativi su progetto esecutivo, che lascia poco spazio a varianti; trovare criteri qualitativi in presenza di accordi quadro per manutenzioni che non hanno definito la tipologia precisa dell’intervento.

In quest’ultimo caso le amministrazioni si sentono legittimate a introdurre elementi di valutazione di tipo meramente soggettivo, come il possesso di qualsiasi tipo di certificazione, anche se non pertinente. In numerosi altri casi il punteggio è correlato all’offerta di maggiori prestazioni quantitative. Mi preme rimarcare che, grazie all’azione associativa, il decreto correttivo ha vietato questa prassi.

Per questo in presenza di richieste simili le imprese associate segnalino all’Associazione i bandi illegittimi per poter intraprendere le opportune azioni. Lo sforzo coinvolge tutti, Associati e Associazione, ma è l’unico modo per cercare di rimediare almeno in parte a una situazione difficile e complicata.  

 

Giorgio Mainini, Vice Presidente Opere Pubbliche , Assimpredil Ance

Novembre 2017


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Autore: Giorgio Mainini

TAGS: ANCE, Assimpredil Ance, codice appalti, lavori pubblici, opere pubbliche

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