Opere pubbliche

Nuove azioni associative in tema di subappalto

Sicurezza è il futuro 2018 numero 11

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Nuove azioni associative in tema di subappalto

Nel precedente numero di Dedalo ho dato notizia del nostro intervento presso Anac contro l’operato dal Comune di Milano che aveva provveduto ad assegnare con affidamento diretto senza gara gli importanti lavori (anche sotto il profilo economico) sul Palazzo della Ragione.

Tengo a precisare che questo non è, tuttavia, un intervento isolato. Dopo l’entrata in vigore del nuovo Codice, l’attività di monitoraggio delle procedure pubbliche e l’azione associativa a tutela degli interessi delle imprese sono all’ordine del giorno. In taluni casi è sufficiente una lettera della Associazione per indurre le Stazioni Appaltanti a modificare gli atti di gara. In altri casi, l’inerzia o la tenace ostinazione delle Amministrazioni rendono necessarie condotte più incisive.

Nei giorni scorsi, ad esempio, Assimpredil e Ance nazionale sono intervenute congiuntamente ad adiuvandum nel giudizio, davanti al Tar Lombardia, promosso da un’Associata contro il Comune di Milano. L’oggetto del contendere è l’esclusione dalla gara dell’impresa concorrente per un reato commesso non dall’impresa stessa, ma da un subappaltatore della terna indicata. Il reato, inoltre, è stato correttamente dichiarato nel DGUE, risale a quasi cinque anni fa, non è tra quelli gravi che comportano l’immediata esclusione dalla gara, ma rientra nel novero di quelli che possono incidere sulla moralità professionale.

L’intervento ad adiuvandum, che comporta la costituzione in giudizio di Assimpredil e Ance a fianco della ricorrente, mira ad ottenere una pronuncia che - a beneficio di tutto il sistema associativo - attesti l’illegittimità, per contrasto con la direttiva comunitaria 24/2014, delle previsioni del Codice in tema di subappalto e di requisiti per partecipare alle gare. In particolare, vengono contestate le norme nazionali in base alle quali la presenza di un motivo di esclusione in capo ad uno dei subappaltatori indicati in offerta determina l’automatica estromissione dalla gara del concorrente. A quest’ultimo viene, infatti, addossato il rischio che la dichiarazione di uno qualunque dei suoi aspiranti subappaltatori sia inesatta, incompleta o mendace.

Il tutto però senza considerare che per un’impresa che intende concorrere ad una gara verificare in concreto se le dichiarazioni sui requisiti morali di un suo (possibile) subappaltatore sono o meno veritiere è inaccettabilmente oneroso, molto spesso arduo, se non addirittura impossibile. Il partecipante alla gara deve “scommettere” (quasi) alla cieca sul fatto che nessuno dei tre subappaltatori sia incorso in una delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del D.lgs. 50/2016 e la “posta in gioco” – per ogni singola gara - è rappresentata dalla stessa ammissibilità della sua offerta!

Il ricorso verrà deciso nel merito il prossimo 23 maggio, ma nell’ordinanza cautelare il Tar Milano ha dato ragione alla ricorrente impresa, che è stata riammessa alla gara. In ogni modo, visto che il Parlamento e il Governo non ci hanno ascoltato quando in sede di stesura del Codice e del decreto Correttivo abbiamo sostenuto l’incongruenza delle norme contestate e la loro contrarietà alla normativa comunitaria, ci vediamo costretti a ricorrere al Tar perché quest’ultimo rimetta la questione in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE.

Questa nuova azione viene ad affiancarsi a quella già intrapresa sempre in tema di subappalto e sempre a livello comunitario, per contestare la previsione legislativa del limite del 30% dell’intero importo dell’appalto. È un cammino faticoso, lungo, ma che dimostra che il sistema associativo c’è, è a fianco delle sue imprese e non si tira indietro.   

 

Giorgio Mainini, Vice Presidente Opere Pubbliche , Assimpredil Ance

Aprile 2018


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Autore: Giorgio Mainini

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