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Cosa ci aspettiamo in tema di riporti

Rigenerare le città 2017 numero 8

Negli ultimi anni la questione della caratterizzazione e gestione...

Cosa ci aspettiamo in tema di riporti

Negli ultimi anni la questione della caratterizzazione e gestione delle matrici ambientali materiali di riporti è stata più volte affrontata dal legislatore. Tuttavia permangono ancora, come ben emerge dagli articoli di questo numero della rivista dedicati al tema, alcune criticità nelle procedure da seguire per la loro caratterizzazione e per la loro gestione.

Il legislatore, infatti, sebbene il test di cessione sia un’analisi correlata ai rifiuti, ha ritenuto di applicare la stessa metodica ai materiali di riporto (che non sono rifiuti, ma matrici ambientali al pari del suolo) per valutare se i medesimi possano eventualmente cedere sostanze inquinanti tali da costituire una potenziale contaminazione per la falda sottostante.

La conseguenza di ciò è che, qualora i riporti non dovessero superare detto test, verranno considerati fonti di contaminazione e come tali dovranno essere rimossi o resi conformi ai limiti tramite operazioni di trattamento o ancora essere sottoposti a messa in sicurezza permanente.

A questo aspetto, si aggiunge la più recente giurisprudenza (vedi TAR Firenze n. 558/2015; TAR Milano n. 2586/2015 e n. 2638/2015; TAR Brescia n. 1161/2016) che ha affermato che la qualificazione dei materiali di riporto non conformi al test di cessione come fonti di contaminazione prevale sulla qualificazione di matrici ambientali; ciò che significa, a parere dei giudici, non poter procedere sui medesimi con le procedure di bonifica del Titolo V del D.Lgs. 152/06, ma dover ricorrere alla disciplina speciale di cui all’art. 41 della Legge 98/2013; disciplina che il legislatore non ha mai declinato né sotto il profilo procedurale/ amministrativo né per l’individuazione degli Enti competenti per i procedimenti autorizzativi.

Inutile dire come detto orientamento giurisprudenziale abbia fortemente condizionato l’attività amministrativa degli Enti procedenti e di controllo (Città Metropolitana, ARPA, Comune), con il rischio di una totale paralisi degli uffici che, come è ovvio, allo stato attuale si rimettono pedissequamente a quanto statuito dai giudici.

La soluzione del problema crediamo possa venire solo da un definitivo e risolutivo chiarimento da parte del Ministero dell’Ambiente: è necessario, infatti, che il Ministero confermi (così come già stabiliva il DM 471/1999) che i materiali di riporto sono equiparati a tutti gli effetti ai suoli, e come tali devono essere valutati e gestiti nell’ambito delle procedure di bonifica, compresa l’analisi di rischio di cui al Titolo V del D.Lgs. 152/06.

Redazione, Assimpredil Ance

Settembre 2017


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Autore: Redazione

TAGS: albo gestori ambientali, ambiente, edilizia sostenibile, riporti, sostenibilità ambientale

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