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Serve un contratto di cantiere

Città digitali 2016 numero 4

Per evitare ciò che ancora vige di irregolare nel nostro settore

Serve un contratto di cantiere

Nei cantieri edili si assiste in misura crescente a varie forme di concorrenza sleale tra operatori, basate in concreto sul differente costo del lavoro delle maestranze.

Vari CCNL, stesse attività con costi diversi

E’ del tutto normale che in cantiere entrino diversi operatori, con varie competenze. Chi istalla ascensori usualmente applica il CCNL metalmeccanico e chi cura le piantumazioni di un giardino adotta il CCNL dei florovivaisti. Tuttavia, metalmeccanici, florovivaisti o lavoratori del terziario in cantiere non dovrebbero di principio realizzare murature: chiaramente il CCNL applicato è in tali ipotesi usato come strumento di concorrenza tra operatori.

Va premesso che in Italia non sussiste un salario minimo fissato per legge e non sono adottati - in linea di principio e salvo i c.d. contratti di prossimità  - contratti collettivi nazionali di lavoro di applicazione generale, vincolanti per tutta la categoria, in conseguenza della mancata attuazione dell’ultima parte dell’ art. 39  della Costituzione.

La sola tutela è quella segnata dall’art. 36 della Costituzione stessa, che assicura al lavoratore una retribuzione adeguata, parametrata solo in fase di eventuale contenzioso ai minimi tabellari previsti dal CCNL “più vicino” alle lavorazioni svolte. Pertanto, occorre adottare un “contratto collettivo di cantiere edile”, per tutti gli operatori che vi transitino. Ciò anche per non svilire il ruolo degli Enti bilaterali del settore edile preposti alla formazione, alla sicurezza delle maestranze e alla verifica contributiva per il rilascio del DURC on line, controllo svolto dall’autofinanziato sistema delle Casse Edili, ignoto ad altri operatori economici che non ne subiscono il vaglio.

Cooperative pluriservizi

Particolare attenzione va rivolta alle c.d. “ false cooperative “, estranee al mondo delle cooperative regolari, poiché realizzano “falsi appalti”:  questi operatori offrono “servizi” in ambito ogni ambito di attività, anche in edilizia, pubblicizzandone sfrontatamente la convenienza rispetto ai maggiori costi di gestione del personale dipendente assunto con CCNL edile.

Che servizi offrono questi operatori? Quali appalti “edili” realizzano? Quali salari e formazione assicurano alla maestranze? In realtà siamo di fronte a nuove forme di somministrazione irregolare di manodopera, che stanno conquistando parte del mercato.

In distacco dalla UE  

Le disposizioni comunitarie e interne obbligano ad applicare ai lavoratori distaccati nel nostro territorio da operatori di altri stati membri, per l’esecuzione di un appalto c.d transnazionale, le medesime condizioni economiche e normative previste dalla normativa legale e dalla contrattazione collettiva applicabile ai lavoratori assunti in Italia.  Chi viola questi principi, utilizzando all’occorrenza in modo massivo personale a più basso costo in distacco da Stati comunitari, opera in concorrenza sleale basata sul dumping sociale.  

Il fenomeno si presenta in varie e complesse fattispecie: basti notare che molti di  questi lavoratori “distaccati dall’estero” per operare nei cantieri risultano in realtà già presenti e residenti (anche con la famiglia) sul territorio italiano da mesi/anni prima del loro presunto “distacco” dall’estero. Per questi lavoratori il datore di lavoro estero è legittimato a mantenere le posizioni previdenziali nei Stati membri di origine, con versamenti spesso meno onerosi. Tuttavia, le retribuzioni assicurate sono spesso più basse di quelle applicate agli altri lavoratori assunti in Italia ( e non sempre sono assolti i correlativi obblighi fiscali in Italia per presenze durevoli) e la contribuzione è versata nel Paese di origine solo sul salario originario, senza neanche ricomprendervi gli altri emolumenti pur erogati per il distacco all’estero.

Inoltre, ad eccezione di  Francia, Austria e Germania, nei paesi di origine gli operai edili distaccati non ricevono tutele analoghe a quelle offerte dal sistema delle Casse Edili italiano: il pregiudizio dei lavoratori per l’assenza di Casse Edili nei paesi di origine e per la mancata iscrizione a quelle italiane si trasforma in un notevole vantaggio competitivo degli operatori. Recentemente è stata recepita in Italia una nuova e più stringente Direttiva europea (di attuazione di quella preesistente tutt’ora in vigore, che aveva mostrato limiti applicativi): il nuovo quadro normativo impone una migliore tracciabilità amministrativa del distacco all’interno dell’UE, offrendo agli organi ispettivi più efficaci strumenti di indagine e più definiti campi di intervento. Rimane il nodo di quanti controlli si potranno operare.

La Commissione Nazionale delle Casse Edili – CNCE, parte del sistema bilaterale dell’edilizia, al fine di trovare una soluzione al dumping sociale - aveva adottato già da tempo alcune convenzioni internazionali di riconoscimento reciproco delle contribuzioni versate agli analoghi sistemi nazionali delle Casse edili di Francia, Austria e Germania e ha avviato più recenti trattative per implementare altre analoghe convenzioni.

Maria Luisa Corsi, Avvocato del Foro di Milano, consulente di Assimpredil Ance

Novembre 2016

Foto: La Giornata delle Collera, promossa il 13 febbraio 2013, da Assimpredil Ance e altre 19 associazioni del mondo delle costruzioni


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Autore: Maria Luisa Corsi

TAGS: Lavoro

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