Opere pubbliche

L'impatto sul futuro delle imprese del nuovo codice appalti

Economia circolare 2016 numero 2

La rinnovata disciplina introdotta dal Codice recentemente entrato in vigore sta determinando...

L'impatto sul futuro delle imprese del nuovo codice appalti

La rinnovata disciplina introdotta dal Codice recentemente entrato in vigore sta determinando, come era prevedibile, una drastica contrazione del numero di gare o - sarebbe meglio dire - una vera e propria paralisi del mercato dei lavori pubblici.

Ma le imprese, oltre a soffrire la mancanza di bandi, temono gli scenari che potrebbero derivare dall’applicazione delle norme sul subappalto e sulla qualificazione. Proprio su questi argomenti, Ance, unitamente al sistema associativo locale, sta evidenziando in ogni modo la necessità di una revisione della normativa attraverso un decreto correttivo al Codice.

Il tema della qualificazione, in particolare, preoccupa le piccole e medie imprese che temono di uscire fortemente ridimensionate nella loro capacità di partecipare alle gare. Per questo, l’azione di Ance è significativa, visto che le PMI rappresentano il tessuto principale del nostro settore. Il tema della qualificazione è un tema “in divenire”. Sono previste, infatti, entro il 19 aprile 2017 apposite linee guida con cui l’Anac dovrà definire il sistema di qualificazione, i casi e le modalità di avvalimento, i requisiti e le capacità che dovranno essere posseduti e dimostrati dal concorrente. Il Codice - dopo molte incertezze e oscillazioni -, relativamente agli appalti di lavori, ha confermato il sistema della qualificazione sulla base dell’attestazione SOA (si parlava anche della possibilità di qualificazione gara per gara). Tuttavia, la diffidenza di Anac verso le SOA ha fatto si che il nuovo testo normativo lasci aperta la possibilità di un “graduale superamento del sistema” esistente. Ma oggi, in attesa del provvedimento di Anac, come avviene la qualificazione?

Oggi, valgono le norme transitorie che fanno salvo il regime precedente, ma con due importanti elementi di differenza che, appunto, creano apprensione nelle aziende. Il primo nodo riguarda il cosiddetto periodo di osservazione. In altri termini, ai fini della dimostrazione dei requisiti del fatturato, l’attività documentabile può riferirsi solo al quinquennio antecedente alla domanda di attestazione, laddove fino all’entrata in vigore del nuovo Codice il riferimento era al decennio. Gli ultimi cinque anni coincidono con il periodo più acuto della crisi che ha visto una contrazione degli investimenti del 55 per cento. È evidente che le imprese hanno nel curriculum meno lavori!

L’altro nodo riguarda il direttore tecnico. Il vecchio regolamento riconosceva la carica di direttore tecnico a colui che, indipendentemente dal titolo di studio, rivestiva tale ruolo presso la stessa impresa già da prima dell’entrata in vigore del Dpr n. 34/2000. La norma è stata abrogata eliminando la figura del direttore tecnico qualificato sul campo. In sede di rinnovo delle SOA oppure al momento della verifica triennale, diverse imprese, si parla del 20% delle piccole-medie, si troveranno dunque a mettere in discussione la loro organizzazione.

Giorgio Mainini, Vice Presidente Opere Pubbliche, Assimpredil Ance


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Autore: Giorgio Mainini

TAGS: appalti, appalti pubblici, codice appalti, costruzione, edilizia, imprese costruzione

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