Opere pubbliche

Parliamo ancora di subappalto

Costruire per cambiare 2019 numero 18

Novità dalla Corte di Giustizia Europea

Parliamo ancora di subappalto

Dopo la Commissione Europea, anche la Corte di Giustizia si è pronunciata in merito alla compatibilità delle nostre norme sul subappalto rispetto alle norme e alla giurisprudenza UE e, ancora una volta, il Codice degli appalti viene censurato.

Un po’ di storia: nel 2017 Ance ha presentato alla Commissione europea un esposto evidenziando le incongruenze delle regole vigenti nel nostro Paese, stigmatizzando in particolare le norme sul limite del 30, sulla terna da indicare in gara, sulla ribassabilità massima - per le prestazioni affidate in subappalto - del 20% dei prezzi risultanti dall’aggiudicazione, nonché quelle in tema di obbligo di ATI verticale per le categorie superspecialistiche.

All’esposto ha fatto seguito una lettera della Direzione generale “Mercato interno” della Commissione UE indirizzata alle Autorità italiane con l’invito a correggere le norme sul subappalto in quanto in contrasto con la direttiva europea il cui principale obiettivo è quello di rimuovere gli ostacoli alla libera circolazione delle merci, alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione di servizi nonché di facilitare la partecipazione delle PMI nelle gare d’appalto.
Il Governo, tuttavia, non ha voluto cogliere l’occasione per rivedere e ridisciplinare questa delicata materia alla luce delle osservazioni comunitarie e tenendo conto delle osservazioni e delle istanze degli stakeholders. Con una scelta pilatesca ha deciso di sospendere fino alla fine del 2020 le norme in tema di terna dei subappaltatori e, sempre fino a tale data, ha innalzato il limite subappaltabile dal 30 al 40 per cento.

In questo scenario arriva la sentenza della Corte di Giustizia europea, richiesta dal Tar Lombardia, che ha rimesso ai giudici di Lussemburgo i dubbi relativi alla compatibilità comunitaria dei limiti italiani al subappalto.
La sentenza è chiara: nessuna restrizione a priori e generalizzata al ricorso del subappalto può essere ritenuta compatibile con la direttiva 2014/24. Ed ora quali scenari si aprono? Come devono comportarsi le stazioni appaltanti davanti ai dirompenti effetti della sentenza? E’ evidente che la disapplicazione della parte censurata dell’art. 105 pone gravi problemi operativi non solo per le stazioni appaltanti, ma anche per le imprese. L’incertezza la fa da padrona. Assistiamo in queste prime settimane successive alla pronuncia europea a bandi dalle più disparate soluzioni. Ma gli operatori hanno bisogno soprattutto di certezze.

Non sembra, tuttavia, che il Governo e il Parlamento abbiano come obiettivo urgente la risoluzione organica della questione (cosa peraltro sollecitata anche dall’ANAC). Sono molto preoccupato e all’orizzonte vedo ricorsi e contenziosi e soprattutto per noi imprese un navigare a vista che è incompatibile con l’organizzazione seria di un’impresa che richiede progettualità e visione prospettica. Quindi: urge una soluzione, ma la soluzione non può essere si decide gara per gara se, quanto e come si potrà subappaltare. A meno di non volere affidare un settore tanto importante quale quello dei lavori pubblici ad imprese improvvisate e non strutturate.  

Giorgio Mainini, Vice Presidente Opere Pubbliche , Assimpredil Ance

Dicembre 2019

 


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Autore: Giorgio Mainini

TAGS: Appalto, codice degli appalti, lavori pubblici, subappalto

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